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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli ordini di accreditamento emessi dalla Azienda nazionale
autonoma della strada a carico della parte ordinaria del bilancio,
rimasti in tutto od in parte inestinti alla fine dell'esercizio,
possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta,
all'esercizio successivo purche' non siano stati emessi in conto
residui.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI