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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 1. - E' sostituito dal seguente "I direttori di scuole
tecniche industriali, che abbiano gia' conseguito la qualifica di
titolare nelle scuole di tirocinio ad orario ridotto e nei
laboratori-scuola, con provvedimento ministeriale e in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati,
anche se sprovvisti di laurea, nel ruolo dei direttori di scuola
tecnica industriale e collocati nel gruppo A, grado 70, con il
trattamento economico e lo sviluppo di carriera di cui alla tabella
A, allegata alla legge 15 giugno 1931, n. 889".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Torino, addi' 20 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI