Legge Ordinaria n. 25 del 11/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1951 (suppl. ord.))
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  alle  imposte dirette e'
fatta,  a decorrere dal 1951, con l'osservanza delle disposizioni del
decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585.
  Sono  abrogati il secondo comma dell'art. 18 e gli articoli 19, 20,
21 e 24 del decreto sopra citato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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