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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e' richiamato in
vigore a decorrere dal 1 luglio 1950, fino al 30 giugno 1952.