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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare mediante
concorsi per titoli, un reclutamento straordinario:
a) di 50 tenenti in servizio permanente nell'arma del genio;
b) di 55 sottotenenti in servizio permanente nel servizio
automobilistico;
c) di 130 sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate
armi e nel servizio automobilistico secondo la ripartizione seguente:
arma di fanteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 45
arma di artiglieria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40
arma del genio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 25
servizio automobilistico. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 20