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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 27 del regio decreto 21
maggio 1934, n. 1073, e successive modificazioni, si applicano anche
alle controversie originate da tutti i rapporti di impiego o di
lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico e
quantunque non regolati o non regolabili da contratti collettivi o da
norme equiparate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA -
PICCIONI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI