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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1951-52, il termine stabilito dall'art.
34, n. 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato
dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, per la
presentazione al Parlamento del bilancio di previsione, e' prorogato
al 28 febbraio 1951.