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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed
alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario e'
autorizzata la spesa di 20 miliardi cosi' ripartita:
a) per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle occorrenti
per la revisione degli impianti idrovori ed irrigui, in dipendenza
della unificazione delle frequenze a termini della legge 7 dicembre
1942, n. 1745, e le sistemazioni idraulico-forestali nei bacini
montani: 11 miliardi;
b) per riparazione e costruzione di opere pubbliche di bonifica
danneggiate o distrutte da eventi bellici: 1 miliardo;
c) per concessioni di sussidi nella spesa per l'esecuzione di
opere di miglioramento fondiario: 8 miliardi.
Quando le opere pubbliche di bonifica o di sistemazione
idraulico-forestale siano assentite in concessione a Consorzi di
bonifica, Enti di colonizzazione o ad Enti comunque forniti di
personalita' giuridica pubblica, il Ministero ha facolta' di
corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non
superiore al venti per cento dell'importo complessivo della
concessione, nei modi e termini stabiliti dall'art. 12 della legge 23
aprile 1949, n. 165.