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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione,
trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e
alterazione di tabacco.
Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64,
numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio
1942, n. 907, il colpevole e' punito:
1) con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni
chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato
di qualunque specie;
2) con la multa da lire 25 mila a lire 80 mila per ogni
chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.
La multa e' ridotta da un terzo alla meta' quando la quantita' del
tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento.
Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche
il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a
qualsiasi altra lavorazione e manipolazione.
Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste
nei precedenti commi aumentate da un terzo a due terzi.