Legge Ordinaria n. 28 del 04/01/1951 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:

  Art. 2-bis (nuovo). - "Il presidente dell'Accademia e' nominato dal
Ministro  per  la pubblica istruzione; dura in carica due anni e puo'
essere confermato".
  Art.  3.  -  La  disposizione  di cui alla lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
    "a) dal presidente, che lo presiede;".
  Art.  4.  -  All'ultimo  comma  le  parole  "Il bilancio preventivo
dell'Accademia  nazionale  di  danza  deve  essere  sottoposto"  sono
sostituite  dalle  altre "I bilanci dell'Accademia nazionale di danza
devono essere sottoposti".
  Art.  5.  -  Al primo comma sono soppresse le parole "del Consiglio
d'amministrazione".
  Art.  6.  -  Al  terzo  comma,  dopo  le  parole "il Ministro" sono
aggiunte le altre "su proposta del Consiglio d'amministrazione".
  Al  quarto  comma  sono  sostituite  le  parole "al Ministero della
pubblica  istruzione, per il tramite del presidente" con le altre "al
presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione".
  Art.  7.  -  Al  secondo  comma sono soppresse le parole "che sara'
emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100".
  Fra il terzo e il quarto comma e' aggiunto il seguente:
  "Alla  vigilanza  disciplinare  delle  alunne,  saranno addette due
ispettrici nominate con incarico annuale".
  Al  quinto  comma  sono  aggiunte,  dopo  le  parole "gli incarichi
conferiti" le altre "dal Ministero per la pubblica istruzione".
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Ai fini della retribuzione gli incarichi di insegnamento di teoria
della  danza,  di  storia  della  danza  e  del  costume e di storia,
dell'arte   sono  equiparati  al  grado  8°,  l'ufficio  di  pianista
accompagnatore al grado 9° e l'incarico di ispettrice disciplinare al
grado 10°".
  Art. 8. - Il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Il personale di cui al comma precedente e' scelto dal Consiglio di
amministrazione  tra artisti di riconosciuto valore ed e' scritturato
annualmente  secondo  le  consuetudini  vigenti  per  tal  genere  di
contratti.  Quando  la  scelta  cada sulla direttrice o su insegnanti
dell'Accademia la nomina sara' fatta con incarico annuale.
  "In  ogni  caso  la,  retribuzione e' fissata di volta in volta dal
Consiglio  di  amministrazione e al pagamento di essa si provvede con
le  sovvenzioni  concesse  annualmente dalla Presidenza del Consiglio
(Direzione generale dello spettacolo)".
  Art.  9.  -  Al quarto comma sono sostituite le parole "su proposta
della  direttrice  dell'Accademia,"  con  le  altre  "su proposta del
Consiglio di amministrazione".
  L'ultimo comma e' soppresso.
  Art. 9-bis (nuovo). - "Per l'espletamento dei servizi di segreteria
ed   economato  sono  assegnati  all'Accademia  dal  Ministero  della
pubblica   istruzione   due   funzionari   del  ruolo  dei  segretari
dell'Accademia  di  belle  arti  ovvero  delle  Sopraintendenze  alle
antichita' e belle arti. Uno di essi avra' l'incarico di economo".
  Art. 10. - Al secondo comma, dopo le parole "esercizio finanziario"
sono  aggiunte le altre "nonche' per le retribuzioni degli insegnanti
nel corso di perfezionamento".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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