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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 2-bis (nuovo). - "Il presidente dell'Accademia e' nominato dal
Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica due anni e puo'
essere confermato".
Art. 3. - La disposizione di cui alla lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
"a) dal presidente, che lo presiede;".
Art. 4. - All'ultimo comma le parole "Il bilancio preventivo
dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto" sono
sostituite dalle altre "I bilanci dell'Accademia nazionale di danza
devono essere sottoposti".
Art. 5. - Al primo comma sono soppresse le parole "del Consiglio
d'amministrazione".
Art. 6. - Al terzo comma, dopo le parole "il Ministro" sono
aggiunte le altre "su proposta del Consiglio d'amministrazione".
Al quarto comma sono sostituite le parole "al Ministero della
pubblica istruzione, per il tramite del presidente" con le altre "al
presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione".
Art. 7. - Al secondo comma sono soppresse le parole "che sara'
emanato ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100".
Fra il terzo e il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due
ispettrici nominate con incarico annuale".
Al quinto comma sono aggiunte, dopo le parole "gli incarichi
conferiti" le altre "dal Ministero per la pubblica istruzione".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della retribuzione gli incarichi di insegnamento di teoria
della danza, di storia della danza e del costume e di storia,
dell'arte sono equiparati al grado 8°, l'ufficio di pianista
accompagnatore al grado 9° e l'incarico di ispettrice disciplinare al
grado 10°".
Art. 8. - Il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"Il personale di cui al comma precedente e' scelto dal Consiglio di
amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed e' scritturato
annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di
contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti
dell'Accademia la nomina sara' fatta con incarico annuale.
"In ogni caso la, retribuzione e' fissata di volta in volta dal
Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con
le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio
(Direzione generale dello spettacolo)".
Art. 9. - Al quarto comma sono sostituite le parole "su proposta
della direttrice dell'Accademia," con le altre "su proposta del
Consiglio di amministrazione".
L'ultimo comma e' soppresso.
Art. 9-bis (nuovo). - "Per l'espletamento dei servizi di segreteria
ed economato sono assegnati all'Accademia dal Ministero della
pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari
dell'Accademia di belle arti ovvero delle Sopraintendenze alle
antichita' e belle arti. Uno di essi avra' l'incarico di economo".
Art. 10. - Al secondo comma, dopo le parole "esercizio finanziario"
sono aggiunte le altre "nonche' per le retribuzioni degli insegnanti
nel corso di perfezionamento".