Legge Ordinaria n. 288 del 22/04/1951 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1951)
Modificazioni all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Province.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ammontare  destinato  ai  contributi  in  capitale a carico dello
Stato  previsto  dall'art.  5  della legge 30 luglio 1950, n. 575, in
favore dei Comuni, e' elevato a complessive lire 10 miliardi.
 

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