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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio finanziario 1950-51 per provvedere, in dipendenza delle
alluvioni verificatesi nel Veneto, in provincia di Mantova,
nell'Emilia e nella Toscana, durante l'autunno del 1949, al
ripristino delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria, salvo
recupero, delle quote a carico degli interessati in base al testo
unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio
1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal
regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, e con le norme di cui al
regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.