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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun Comune,
rispettivamente, i censimenti generali della popolazione e
dell'industria e commercio.
In occasione del censimento generale della popolazione sara'
effettuata la rilevazione delle abitazioni.