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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi di guerra, previsto dal regio decreto-legge 25 febbraio
1935, n. 114, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, e dall'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799,
e' aumentato da L. 30 a L. 50 mensili a decorrere dalla rata di
scadenza della pensione del mese successivo alla entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI