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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il sesto comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni
legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di Marina,
approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, quale risulta
modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 79,
e' sostituito dal seguente:
"Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi
militari marittimi fanno parte della Commissione anche il direttore
generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza
o di impedimento, l'ufficiale di grado non inferiore a capitano di
vascello che lo sostituisce, e, a seconda che i nominandi debbano
essere iscritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici o
al ruolo servizi contabili, il direttore generale delle costruzioni
navali e meccaniche o quello delle armi e armamenti navali o quello
di Commissariato militare marittimo, o, in caso di assenza o di
impedimento, chi puo' sostituirli ai sensi del secondo comma del
presente articolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI