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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I limiti di somma di lire 100.000 e lire 75.000 stabiliti dall'art.
2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, sono rispettivamente
elevati a lire 5.000.000 e lire 3.750.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI