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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 631, e' sostituito dal
seguente:
"Agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio
1934, n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti, sono
equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente:
1) gli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, loro
derivati e preparazioni;
2) il d-l-2 Dimetilamino - 4: 4-Difenileptano 5 one, suoi
derivati e preparazioni".