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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 14. - E' sostituito dal seguente:
"Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti
cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al
prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e
l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
"1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad
esso modificazioni fino al giorno della domanda; unitamente ai
documenti comprovanti che sono state adempiute le formalita'
prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile;
"2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per
ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attivita'
professionale; ma se il numero dei soci e' superiore a cento, invece
del suddetto specchio, dovra', essere presentato un documento
indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato
del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo
sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti
prescritti dall'atto costitutivo;
"3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la
rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato
generale hanno la firma sociale;
"4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto
costitutivo, ove esistano.
"I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati
in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere
rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione
generale della cooperazione. Tali documenti devono essere
sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi
lo sostituisce e da uno dei sindaci.
"Il prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono
state adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537
del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci
corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto
costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio
decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio".
Art. 17. - La lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del
regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere
eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente
rappresentate le varie categorie di cooperative della Provincia.
All'uopo il prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno
sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei
rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da
ciascuna categoria.
"Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il
trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso puo'
essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da
un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente,
sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per
le cooperative.
"Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre
rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per
ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del
successivo art. 18".
Art. 22. - E' sostituito dal seguente:
"Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, ma
non inferiore a nove.
"Non possono, pero', essere iscritte nei registri prefettizi le
cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un
numero di soci inferiore a cinquanta, ne' quelle di produzione e
lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con meno di venticinque.
"Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di
particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori
che formano oggetto della attivita' sociale, potra' autorizzare
l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a
pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a venticinque, ma
non a nove".
Art. 26. - Al primo comma la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa',
dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato
e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita'
conformi allo spirito mutualistico".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il
tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative".