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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni ordinarie - escluse quelle di cui al successivo art. 4
- dirette o di riversibilita', anche se privilegiate, e gli assegni
vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a
carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o
dall'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo
di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei
patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato
Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei
militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati su stipendi,
paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1 luglio 1919, sono
aumentate del 10%.