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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale della milizia nazionale portuaria, disciolta col regio
decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8
settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente
quali risultano dalla legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive
modificazioni ed integrazioni, deve considerarsi regolarmente
collocato in congedo d'autorita' a decorrere dal 1 gennaio 1947.
Per coloro che alla data del 1 gennaio 1947:
a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il
collocamento in congedo decorrera' dalla data di cessazione di tale
posizione protratta del periodo di licenza loro spettante secondo le
disposizioni in vigore per gli appartenenti alle Forze armate dello
Stato;
b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe
delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il
collocamento in congedo decorrera' dal giorno successivo a quello in
cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo
italiano;
c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in
base al Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrera' dal
giorno successivo a quello in cui il detto Trattato e' entrato in
vigore.