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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 1180, e il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, sono
ratificati.