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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le anticipazioni sui bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950
conferiti dagli agricoltori, per la vendita collettiva, agli ammassi
volontari gestiti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, dai
Consorzi agrari provinciali e dalle cooperative di agricoltori
legalmente costituite e loro associazioni provinciali, nonche' i
relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario
stesso, sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e
sulle somme ricavate dalla sua vendita.
Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2
dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.
Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono
girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.