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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine del 31 dicembre 1950 previsto dall'art. 2 della legge 6
marzo 1950, n. 171, e' prorogato al 31 dicembre 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI