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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1598, ratificato ed integrato dalla legge 28 dicembre 1948, n. 1482,
e successive modificazioni ed aggiunte, sono applicabili all'Ente
autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede
in Napoli.