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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei
geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le
modificazioni seguenti:
"La vacazione di cui all'art. 31 e' fissata in lire 170 all'ora per
il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.
La vacazione di cui all'art. 32 e' fissata in lire 320 all'ora per
il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33
sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti,
quelle del secondo comma dello stesso articolo in lire 200 per il
geometra e lire 150 per gli aiutanti.
L'aliquota per le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista
per la categoria I, lettera D, della tabella H e' fissata in lire
4,10".