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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria di concedere ai
contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da
penalita' previsto dagli articoli 35 e 37 della legge sulla
perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, di eseguire il
pagamento a rate dei tributi nel termine non maggiore di diciotto
mesi d'occorrente dal 15 giugno 1951.
Per ottenere la facilitazione del pagamento rateale a norma del
precedente comma, il contribuente deve presentare al competente
Ufficio del registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951,
apposita domanda, contenente esplicito riconoscimento del debito
d'imposta o tassa accertato nei suoi confronti.
La dilazione e' subordinata in ogni caso alla stipulazione da parte
del richiedente con l'Ufficio del registro, di regolare atto di
sottomissione, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 5
per cento e con la eventuale prestazione di valida garanzia reale o
personale.