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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della presente legge sono considerati alimenti per la prima
infanzia quelli che sostituiscono, in tutto o in parte,
l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per
l'integrazione dell'alimentazione dell'organismo nel suo primo
periodo di vita.
Sono considerati dietetici i prodotti ai quali, o per processo di
lavorazione o per addizione di particolari sostanze, sono state
conferite particolari e definite proprieta' dietetiche.