Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art.
1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del
testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n.
148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in
quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge
medesima.
Alla denominazione di "Deputazione provinciale" s'intende
sostituita quella di "Giunta provinciale".