Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle
elezioni comunali e provinciali sono validi anche:
a) le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione
previsti dall'art. 41 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, la cui validita'
sia scaduta, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre
anni prima del giorno della elezione;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografia e
convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini
professionali, purche' munite di fotografia.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI