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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli
Enti indicati nell'art. 2 della legge stessa dovranno pubblicare i
piani di espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951, e il termine
indicato all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' prorogato
al 31 dicembre 1952.