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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749,
concernente l'autorizzazione al Ministero della difesa a far
temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza
lavorazioni e forniture per conto di terzi, sono applicabili, con
effetto dal 1 gennaio 1948, fino a sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- PELLA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI