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Leggi d'Italia

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)



Legge Ordinaria n. 336 del 15/03/1951 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1951)
Efficacia del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, che autorizza il Ministero della difesa a far assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749,
concernente   l'autorizzazione   al  Ministero  della  difesa  a  far
temporaneamente   assumere  all'Arsenale  dell'esercito  di  Piacenza
lavorazioni  e  forniture  per  conto di terzi, sono applicabili, con
effetto   dal  1  gennaio  1948,  fino  a  sei  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 marzo 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                      - PELLA - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it