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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per
infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposto con
decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, si
applica, con le modalita' ed alle condizioni previste nel decreto
stesso, anche alle infrazioni commesse dal 1 marzo 1947 al 31
dicembre 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 22 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI -
PACCIARDI - PELLA -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI