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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento dei servizi
antincendi, la spesa di gestione dei servizi suddetti a carico dei
Comuni ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e'
determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri
per le finanze e per il tesoro.
Con il medesimo decreto e' stabilita la quota di tale spesa per
ogni Corpo dei vigili del fuoco determinata in rapporto al personale
in forza, sia in servizio continuativo che in servizio discontinuo.