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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa che siano emanate le nuove disposizioni sullo stato e
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e con effetto dal 1
gennaio 1950, e' sospesa l'applicazione del limite di eta' previsto
dalle leggi vigenti nei confronti dei tenenti, dei capitani e dei
maggiori dell'Arma dei carabinieri.