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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137,
e' modificato come segue:
"Negli atti di concessione puo' disporsi che la spesa a carico
dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della
liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non piu' di trenta rate
annuali costanti, comprensive di capitale e interesse".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI