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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, il
pretore ha facolta' di concedere alla proroga disposta dall'art. 34
della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo
previsti, ulteriori proroghe allo sfratto da immobili adibiti per uso
di abitazione per un periodo non superiore ad un anno.