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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art.
1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, e'
prorogato al 31 dicembre 1951.