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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e'
aggiunta la seguente lettera: d) a favore dell'Unione italiana dei
ciechi per l'avviamento al lavoro dei privi di vista, lire 25
milioni.