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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 24 del decreto 23 giugno 1923, n. 1890, e' cosi' modificato:
"Il numero dei diplomi al merito della redenzione sociale,
istituiti col decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, e' limitato
annualmente a 20 per il primo grado, a 90 per il secondo, a 160 per
il terzo.
"Gli insigniti del diploma avranno la facolta' di fregiarsi
rispettivamente di una medaglia d'oro, di argento e di bronzo.
"Tali medaglie porteranno da un lato l'emblema della Repubblica con
la scritta all'intorno "Repubblica italiana" e dall'altro una corona
di alloro con la leggenda "al merito della redenzione sociale";
avranno il diametro di centimetri tre e mezzo e si porteranno alla
parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta di colore rosso
vivo avente in mezzo una fascia coi colori nazionali orlata di una
linea bianca.
"I nomi degli insigniti del diploma saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI