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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica
agli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data 1 maggio
1948, compresi quelli a ferma temporanea, comunque assunti e
denominati, sempreche' all'atto dell'assunzione sussistessero i
requisiti per una regolare nomina.
Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori previsti
dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli impiegati statali
non di ruolo interessati debbono farne domanda in carta legale,
corredata dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei
requisiti prescritti, all'Amministrazione presso la quale prestano
servizio. Questa, nel caso previsto dall'art. 2 del predetto decreto,
la trasmette con un rapporto informativo all'Amministrazione nei cui
ruoli speciali sia stato chiesto il collocamento. Per il titolo di
studio, il certificato di cittadinanza e l'estratto dell'atto di
nascita, puo' farsi riferimento agli atti in possesso
dell'Amministrazione.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre
due mesi dal compimento dell'anzianita' di servizio stabilita
dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora
l'anzianita' stessa sia gia' compiuta alla data di entrata in vigore
della presente legge, non oltre due mesi da questa data.