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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica' hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ordini di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a
carico dello Stato e delle Amministrazioni e Aziende autonome di
Stato vengono compilati - alle prescritte scadenze - con sistema
meccanografico basato su schede perforate.
Gli ordini stessi vengono altresi' firmati e bollati
automaticamente, mediante appositi punzoni.
I fac-simili delle firme dei competenti direttori degli Uffici
provinciali del tesoro e loro sostituti, debitamente autorizzati con
determinazioni del Ministro per il tesoro saranno trasmessi alla
Corte dei conti.