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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e
segretari giudiziari, con sede in Roma, istituito con la legge 17
marzo 1927, n. 361, modificata con le leggi 20 giugno 1929, n. 1045 e
23 novembre 1939, n. 1814, e dotato di personalita' giuridica di
diritto pubblico, assume la denominazione di "Cassa mutua nazionale
tra i cancellieri e segretari giudiziari".