Legge Ordinaria n. 385 del 04/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1951)
Prosecuzione dei lavori di ricostruzione del porto di Genova.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la prosecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati da
azioni  belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova, per
l'ammontare  di  lire  un  miliardo,  sara'  corrisposta al Consorzio
autonomo  del  porto di Genova, a partire dall'esercizio 1950-51, sui
fondi  assegnati  con  la  legge 12 luglio 1949, n. 460, l'annualita'
costante trentennale anticipata, comprensiva di capitale ed interesse
al tasso del 5 per cento, di lire 61.953.740.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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