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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la prosecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati da
azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova, per
l'ammontare di lire un miliardo, sara' corrisposta al Consorzio
autonomo del porto di Genova, a partire dall'esercizio 1950-51, sui
fondi assegnati con la legge 12 luglio 1949, n. 460, l'annualita'
costante trentennale anticipata, comprensiva di capitale ed interesse
al tasso del 5 per cento, di lire 61.953.740.