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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso il Ministero della marina mercantile e' costituito un
apposito fondo, gestito dal Ministero stesso, con il contributo da
versarsi dagli armatori secondo le disposizioni dell'articolo
seguente, per corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa
d'imbarco, che siano in possesso dei requisiti stabiliti con decreto
del Ministro per la marina mercantile, uno speciale sussidio mensile,
con decorrenza dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1951.