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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante
allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo,
stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per
cento con l'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 602, e' elevata,
con decorrenza 1 luglio 1950, al 76 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI