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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di
previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui
all'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' elevata a lire
15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.