Legge Ordinaria n. 394 del 23/05/1951 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1951)
Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  6  della  legge  26  agosto 1950, n. 860, e' sostituito dal
seguente:
  "L'Ispettorato  del  lavoro puo' disporre la estensione del periodo
di  assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo
per un ulteriore periodo d'assenza obbligatoria fino a sei settimane,
quando  ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni
di  lavoro  o  ambientali  possano essere pregiudizievoli alla salute
della donna o del bambino.
  "Inoltre  la  lavoratrice  ha  diritto  di  assentarsi  dal lavoro,
trascorso  il  periodo di assenza obbligatoria di cui alla lettera c)
del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale
le sara' conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianita'.
  "Le  disposizioni  di  cui  al  successivo art. 17 non si applicano
durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - MARAZZA
                                                 - PICCIONI - PELLA -
SEGNI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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