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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' sostituito dal
seguente:
"L'Ispettorato del lavoro puo' disporre la estensione del periodo
di assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo
per un ulteriore periodo d'assenza obbligatoria fino a sei settimane,
quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni
di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute
della donna o del bambino.
"Inoltre la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro,
trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui alla lettera c)
del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale
le sara' conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianita'.
"Le disposizioni di cui al successivo art. 17 non si applicano
durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA
- PICCIONI - PELLA -
SEGNI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI