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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I notai che furono dichiarati decaduti per aver perduto la
cittadinanza italiana ai sensi della legge 21 agosto 1939, n. 1241, e
che l'hanno riacquistata a norma del decreto legislativo 2 febbraio
1948, n. 23, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del
Ministro per la grazia e giustizia, all'esercizio della professione,
sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non
abbiano superato i 75 anni di eta'.
Chi si trova nelle condizioni prevedute nel comma precedente puo'
chiedere di essere assegnato ad una delle sedi notarili vacanti, ai
sensi del primo comma dell'art. 8 del decreto 14 novembre 1926, n.
1953, indicando quattro di tali sedi.
La domanda, con la indicazione delle sedi, deve pervenire al
Ministero di grazia e giustizia, nel termine di giorni sessanta
dall'entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale
data abbiano gia' riacquistato la cittadinanza italiana e, per gli
altri, dal riacquisto della cittadinanza.
Ai notai riammessi si applica l'art. 6, ultimo comma, del testo
unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni,
indennita' ed assegni ai notai ed alle loro famiglie, approvato con
decreto Ministeriale 26 aprile 1948.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI