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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 677 del Codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente:
"L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona
diversa dal detentore".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI