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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegno mensile previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14
maggio 1946, n. 384, per gli ufficiali generali, ammiragli e
superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dagli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, per
gli ufficiali inferiori della Marina, dagli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, per gli ufficiali
inferiori della Aeronautica, dagli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 13 maggio 1947, n. 500, per i sottufficiali dell'Esercito
e della Marina, e dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5
settembre 1947, n. 1220, per i sottufficiali dell'Aeronautica e'
riliquidato, con effetto dal 1 novembre 1948, tenendo conto delle
misure degli stipendi e delle paglie stabilite dalle tabelle allegate
alla legge 12 aprile 1949, n. 149, e, con effetto dal 1 luglio 1949,
tenendo conto delle misure degli stipendi e delle paghe stabilite
dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.
Nei confronti del predetto personale l'assegno mensile indicato nel
comma precedente e' riliquidato, altresi', con effetto dal 1 luglio
1950, tenendo conto delle misure delle indennita' militari stabilite
dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814.
Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini della
determinazione dell'assegno mensile, per l'indennita' di carovita,
oltre che delle variazioni dipendenti dal costo della vita, si tiene
conto, con effetto dal 16 giugno 1946, delle variazioni del nucleo
familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.